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Cancellare Notizie da Google: la Riforma Cartabia

smartphone showing Google site

Nel precedente articolo abbiamo visto cos’è, come è nato e come attuare il diritto all’oblio, oggi invece parleremo della situazione attuale nel nostro Paese in quanto, attraverso la Riforma Cartabia, è stato modificato l’art. 154 delle disp. Att. al codice di procedura penale in merito al processo di deindicizzazione. Con il nuovo testo approvato, infatti, è stato previsto che ogni indagato o imputato che abbia ottenuto una sentenza favorevole, tra cui assoluzione, non luogo a procedere o archiviazione, può avere un canale privilegiato per rimuovere url da ricerca Google a lui connessi, successivamente al procedimento affrontato. Se ad esempio un cittadino, a seguito di un processo, ha ottenuto una sentenza di assoluzione, con il provvedimento potrà richiedere di rimuovere informazioni personali da Google e dagli altri motori di ricerca, i quali potranno mantenere in rete soltanto la vicenda, senza far comparire il nome dell’interessato.

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L’applicazione della riforma al diritto all’oblio

Grazie a quanto approvato dalla Commissione è quindi stato garantito, in modo effettivo, il diritto all’oblio degli imputati o indagati rappresentando, inoltre, un principio di civiltà giuridica. Infatti, antecedentemente alla Riforma Cartabia, ottenere ad esempio la rimozione di un contenuto obsoleto non è per niente facile. Utilizzando i vari motori di ricerca accade molto spesso che un individuo, nonostante sia stato riabilitato per legge o abbia scontato la sua condanna, subisca preclusioni sociali che derivano proprio dalle notizie del suo passato presente in rete, ed è proprio per modificare questo concetto che è intervenuta la Riforma Cartabia.

Prima del testo della Riforma, ottenere una sentenza di archiviazione o assoluzione non portava un individuo ad ottenere automaticamente la deindicizzazione delle proprie informazioni personali dai motori di ricerca o la cancellazione dell’informazione dai siti web che l’avevano pubblicata. Per poter richiedere la rimozione di contenuti personali da una notizia sui motori di ricerca, l’interessato doveva compilare dei moduli che ancora oggi sono reperibili tramite i vari provider, come quello di Google con cui è possibile richiedere la rimozione di dati personali o di URL collegati a notizie. Grazie all’emendamento di cui all’art. 13 bis del DDL A.C. nr. 2435, vige il principio della presunzione di innocenza, che è stato introdotto dalla direttiva UE 16/343 e che va anche a stabilire il divieto di presentare l’imputato come colpevole in pubblico.

Deindicizzare notizie da Google

Per cancellare notizie da internet con la riforma Cartabia è semplice. La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento deve apporre una annotazione ai fini della sottrazione dell’indicizzazione da parte dei motori di ricerca, come Google, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche effettuate a partire dal nominativo dell’istante. Bisogna però fare una distinzione, in quanto deindicizzare non significa cancellare: il risultato che si ottiene con la deindicizzazione di un contenuto è quello di non associare i dati personali dell’interessato nelle parole chiave relative al reato contestato.

In pratica, qualora volessimo effettuare una ricerca diversa, ad esempio inserendo il nominativo del magistrato che ha condotto le indagini, sarà nuovamente visibile il link della notizia. In definitiva, possiamo definire la deindicizzazione quel procedimento che si applica per rimuovere contenuti o informazioni personali dall’indice dei motori di ricerca come, ad esempio, Google. Deindicizzare un contenuto non significa, quindi, rimuoverlo completamente dalla rete ma semplicemente ne limita la visibilità all’interno dei risultati che appaiono dai motori di ricerca stessi (qui trovi l’interessante approfondimento del Corriere Del Web). Molto spesso, come stabilito dalle recenti sentenze della Cassazione o del Garante per la Privacy, devono trascorrere almeno due anni prima di poter procedere alla richiesta di deindicizzazione. Si tratta comunque di un termine arbitrario in quanto spetterà sempre al giudice valutare se sia opportuno o meno accogliere la richiesta del cittadino interessato. La Cassazione, in merito a questo aspetto, ha più volte chiarito che vanno sempre valutati degli aspetti molto importanti. Va valutata, ad esempio, l’attualità della notizia, che deve essere riferita non già al processo in quanto, se ancora in corso, andrebbe ad aumentare in maniera esagerata i tempi del diritto all’oblio ma, secondo la Cassazione, bisogna avere come riferimento soltanto il fatto storico. Ad esempio, se parliamo di una vicenda giudiziaria del 2012, seguita poi da un rinvio a giudizio nel 2015, tale vicenda può essere ritenuta ormai “superata” in quanto sono già trascorsi tre anni. In pratica la Cassazione, con questa sentenza, ha voluto “parcellizzare” il diritto all’oblio, considerando che la vicenda è tuttora in corso, legandolo diversamente ad ogni singola fase del procedimento processuale.

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