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Cancellare Notizie da Google: reclamo al Garante

Cancellare Notizie da Google: reclamo al Garante

By Rosy Chianese

Anche oggi riprenderemo con voi il delicato tema del diritto all’oblio ed andremo ad approfondire come fare valere le proprie ragioni e rimuovere informazioni personali da Google attraverso il reclamo al Garante Privacy (qui il collegamento alla pagina informativa).

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Diritto all’oblio nel GDPR

Parlando esclusivamente dal lato tecnico, una risposta chiara su cos’è il diritto all’oblio l’ha fornita la Corte di Cassazione, che lo definisce “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata“. In pratica possiamo definire il diritto all’oblio come la facoltà di un soggetto, macchiato in passato di un reato, di cancellare notizie da internet. Se è pur vero che un fatto di cronaca giudiziaria può rimanere impresso nella mente delle persone è altrettanto vero che non è giusto che tale notizia torni di dominio pubblico, soprattutto qualora il soggetto abbia già pagato per gli errori commessi. Uno dei fattori molto importanti per potersi appellare al diritto all’oblio è, infatti, il tempo.

È proprio a distanza di un congruo lasso di tempo che diventa possibile chiedere la rimozione degli articoli dai motori di ricerca, al fine che non vengano più visualizzate dagli utenti. Il diritto all’oblio si poggia sul principio giuridico, sancito sia dalla Corte Europea che dalla Corte di Cassazione, che trova la sua regolamentazione nel GDPR. L’articolo 17 del GDPR tratta, appunto, il “diritto alla cancellazione” che può essere rivendicato quando i dati non sono più necessari alla finalità per i quali vennero pubblicati, o nel caso in cui il consenso alla loro pubblicazione sia venuto meno e questo accade quando siano stati oggetto di revoca da parte dell’interessato. L’art.17 del GDPR specifica anche che si ha diritto a rimuovere url da ricerca Google anche nel caso in cui i dati personali siano stati pubblicati e trattati in modo illecito. Una novità molto interessante sul diritto all’oblio riguarda il fatto che è previsto anche nel caso in cui sia pervenuta al titolare, che ha reso pubblica la notizia, la richiesta di cancellazione. Ovviamente tale richiesta deve essere ritenuta legittima dal titolare, che si pone come “intermediario” tra il soggetto richiedente e chiunque persista nel pubblicare nuovamente i dati presi dal “sito sorgente”. Il titolare, come stabilito nel GDPR, deve adottare tutte le misure necessarie affinché non vengano nuovamente pubblicati o trattati da terzi i dati in questione.

Un esempio di provvedimento del Garante

Inviare a Google una richiesta di diritto all’oblio non significa che verrà accolta necessariamente. Il motore di ricerca, infatti, ha la facoltà di accettare o rifiutare le richieste. In quest’ultimo caso, se pensiamo che la decisione non sia legittima, possiamo presentare un reclamo al Garante per la Privacy, ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Il reclamo al Garante può essere presentato in due modi diversi:

  • tramite raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma
  • tramite PEC indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it

Il Garante prenderà una decisione in merito al reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione. In caso di presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo sarà invece deciso entro dodici mesi dalla data di presentazione.

Vediamo ora un esempio di un provvedimento emesso dal Garante Privacy, analizzando il n. 9838077:

Si tratta della vicenda dove un soggetto ha dovuto presentare un reclamo al Garante Privacy in quanto si è visto declinare la sua richiesta di rimozione di informazioni personali da Google. In particolare i siti contestati pubblicarono la notizia del suo arresto, condizione non più attuale essendo egli libero ed esercitando regolarmente la propria professione. Inoltre, negli articoli veniva anche citato il suo nome su un’altra inchiesta, condizione corrispondente al falso in quanto non han mai ricevuto alcun avviso di garanzia. Google ha accolto soltanto parzialmente la richiesta dell’interessato che voleva cancellare notizie da internet, deindicizzando gli URL da 1 a 3, mentre per i restanti ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta in quanto si tratta di informazioni recenti aventi contenuto giornalistico rispetto alle quali non può ritenersi venuto meno l’interesse della collettività ad averne conoscenza tenuto conto che riguardano vicende giudiziarie riferite a reati gravi connessi all’attività professionale del reclamante. 

Secondo il Garante Privacy, invece, la vicenda in questione si è conclusa con la condanna del reclamante, ma di tale esito non è data alcuna informazione né nell’articolo oggetto di contestazione, né in ulteriori articoli presenti in rete con la conseguenza che le notizie in tal modo reperibili non risultano aggiornate agli sviluppi successivi restituendo pertanto un quadro fuorviante che veicola l’impressione che il medesimo sia ancora sottoposto a misura cautelare e che il procedimento sia tuttora in corso. Nel caso in esame, in associazione al nominativo dell’interessato, risulta reperibile in rete solo l’articolo sopra indicato che risulta fermo alla fase iniziale della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, riportando la notizia dell’intervenuto arresto senza gli aggiornamenti necessari a restituire un quadro rispondente alla posizione giudiziaria attuale del medesimo, ed è per questo che il reclamo è stato ritenuto fondato.

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