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Uomo di Trani fa causa alla moglie per farle rimuovere i video della figlia da TikTok

Uomo di Trani fa causa alla moglie per farle rimuovere i video della figlia da TikTok

By ivananotarangelo

Il Tribunale di Trani ha valutato la pubblicazione di video su TikTok da parte di una madre della figlia di nove anni come lesiva di una serie di norme di carattere comunitario, nazionale ed internazionale. E la causa è stata avanzata dal marito, padre della minorenne. Dal canto suo ed esaminando il caso, il Tribunale pugliese ha fatto riferimento, per prima cosa, all’articolo 16 della “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”, in cui si legge che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. In seconda battuta, il riferimento è stato al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e al Codice della Privacy, poiché entrambi reputano la foto dei figli “un dato personale” e, come tale, la sua pubblicazione rappresenta “un’interferenza nella vita privata” del bambino stesso. Pertanto, qualora si tratti di minori di quattordici anni, la pubblicazione e la diffusione di immagini e video possono avvenire, ma solo su consenso di entrambi i genitori, “concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore”.

Nell’analizzare il caso di questa madre che ha diffuso i video della figlia minorenne su TikTok, il Tribunale di Trani ha preso in considerazione anche la sentenza del 19 settembre 2017, emessa dal Tribunale di Mantova. All’interno di questa sentenza era possibile leggere che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati”. Pertanto, ha concluso il Tribunale di Mantova, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Trani ha deciso che la madre deve eliminare tutti i video da TikTok, oltre a comminarle una condanna di risarcimento nei confronti della bambina che consta del versamento di una somma pari a 50 euro sul conto della minore “per ogni eventuale giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione”. Oltre alla lesione del diritto di immagine, la pubblicazione e diffusione di questi contenuti può avere conseguenze importanti sulla privacy e sulla sicurezza dei minori in rete.

La condivisione e diffusione sui social media delle foto e dei contenuti che ritraggono i propri figli è denominata “sharenting” e, spesso, è stata oggetto di differenti discussioni. Questa pratica provoca danni importanti: non solo il bambino potrebbe non essere contento di apparire ed essere visto da un numero così elevato di persone, ma può mettere a rischio la sua incolumità fisica. Pedofili e malintenzionati potrebbero usare le informazioni legate a questi contenuti per contattare il minore e abusarne oppure per tentarne il rapimento. E questi rischi diventano ancora più concreti con la pubblicazione dei video su una piattaforma come quella di TikTok.

Seppur il GDPR sancisca l’esistenza del diritto alla “cancellazione dei dati”, nel momento in cui c’è stata una diffusione in rete, spesso i dati vengono solo resi “invisibili”. Però, perdendone il controllo, diventa “impossibile rintracciare le singole ipotesi di <<copia>> o <<download>> su terminali di terze parti”. In particolare, il Tribunale di Trani ha preso in considerazione l’articolo 38 del GDPR, dove si può leggere che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Proprio per questo motivo, i giudici del Tribunale pugliese hanno evidenziato come il “consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori” richieda obbligatoriamente il consenso congiunto di entrambi i genitori. Così, con l’ordinanza del 30 agosto 2021, per la prima volta anche un tribunale si è occupato dei filmati condivisi su un social network come TikTok, emanando una sentenza, destinata ad aprire la strada a casi simili.

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